Il Consigliere regionale di Sinistra italiana Leandro Bracco prosegue il suo impegno nell'azione di proposta legislativa con la presentazione del progetto di legge che intende istituire la "bicicletta solidale". Nelle intenzioni del proponente, si chiede alla Regione Abruzzo di acquisire tutte le bici depositate presso i magazzini della Polizia municipale dei 305 Comuni che costituiscono la nostra regione, mai richieste dai proprietari e rimaste invendute a seguito di asta pubblica.
"Molto spesso – spiega Bracco nella relazione al suo pdl – si tratta di biciclette rimosse perché intralciavano i pedoni o il traffico delle autovetture o perché abusivamente legate con lucchetti a ringhiere o recinti privati in violazione dei regolamenti comunali o del Codice della strada. Altre volte le bici sono state rubate e, una volta recuperate dalle Forze dell'ordine, non si riesce a rintracciare il legittimo proprietario". Dopo che la Regione ne entrerà in possesso, i mezzi a due ruote andranno riparati e donati, tramite bando pubblico, alle associazioni di volontariato che ne facciano richiesta. Saranno poi queste associazioni a individuare i cittadini piu' bisognosi ai quali saranno poi donati. I requisiti previsti dal pdl per accedere all'utilizzo gratuito della bicicletta sono: essere residenti in Abruzzo da almeno tre anni, avere un ISEE non superiore ai 2500 euro e non essere intestatari di un'autovettura, un ciclomotore o qualsiasi altro mezzo per il quale la legge preveda l'iscrizione obbligatoria nei pubblici registri. "Questa proposta di legge – conclude Leandro Bracco – intende operare su un doppio binario: da un lato individua la necessità di rimettere in circolo la quantità maggiore possibile di mezzi a due ruote (altrimenti destinati a marcire nei depositi comunali) nella logica di attivare un concreto sistema di riutilizzo e rifunzionalizzazione dell' "usato" mentre, dall'altro, si vuole contribuire a dotare di un mezzo di trasporto, seppur minimo, quei cittadini abruzzesi che vivono in condizioni di disagio e non possono permettersi l'acquisto di un veicolo a motore". (ndl)
Istituzione della bicicletta solidale
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Abruzzo attua gli interventi finalizzati a tutelare e rendere effettivo il diritto alla salute come previsto dall’articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana.
2. La Regione Abruzzo incentiva l’utilizzo di mezzi di trasporto senza emissioni nocive al fine di tutelare l’ambiente e la salute dei propri cittadini e prevenire l’inquinamento atmosferico.
Art. 2
(Definizioni)
1. Si definiscono:
a) “abbandonate” quelle biciclette rinvenute o rimosse dalle Forze dell’ordine e non reclamate dai legittimi proprietari nei termini di legge;
Art. 3
(Compiti dei Comuni abruzzesi)
1. Le biciclette abbandonate che dopo l’effettuazione dell’asta prevista dalla legge rimangono invendute, possono essere donate dai Comuni alla Regione Abruzzo.
Art. 4
(Compiti della Regione)
1. La Regione Abruzzo, ricevute dai Comuni le biciclette abbandonate, provvede a effettuare le riparazioni necessarie per permettere alle stesse di essere utilizzate dai soggetti aventi diritto.
2. Le spese di riparazione delle biciclette abbandonate sono interamente a carico della Regione Abruzzo.
3. Per gli anni 2017 e 2018 la Regione Abruzzo riceve e provvede a riparare annualmente fino a un massimo di cinquecento biciclette.
Art. 5
(Cessione delle biciclette riparate a un’associazione di volontariato)
1. Le biciclette, una volta riparate e rese idonee all’uso, sono donate dalle Regione Abruzzo a un’associazione di volontariato che, a sua volta, provvede a donarle ai soggetti aventi diritto come individuati all’articolo seguente.
2. L’associazione di volontariato di cui al comma precedente deve essere iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge regionale n. 37 del 12.08.1993.
Art.6
(Soggetti aventi diritto)
1. Hanno diritto a ricevere una delle biciclette individuate al comma 1 dell’articolo precedente quei soggetti:
a) che siano residenti sul territorio della Regione Abruzzo da almeno tre anni;
b) che non siano intestatari di un’autovettura, di un motociclo o di qualsiasi altro mezzo per il quale la legge preveda l’iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
c) nel cui nucleo familiare, individuato tramite il certificato di stato di famiglia, non siano presenti soggetti intestatari di un’autovettura, di un motociclo o di qualsiasi altro mezzo per il quale la legge preveda l’iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
d) che siano titolari di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) con un valore non superiore ai 2.500,00 euro.
2. I soggetti aventi diritto devono restituire la bicicletta ricevuta dall’associazione di volontariato qualora:
a) loro stessi o un soggetto appartenente al proprio nucleo familiare divenga proprietario di un’autovettura, di un motociclo o di qualsiasi altro mezzo per il quale la legge preveda l’iscrizione obbligatoria nei pubblici registri;
b) diventino titolari di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) con un valore superiore ai 2.500,00 euro.
Art. 7
(Compiti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:
a) indice apposito bando di gara avente a oggetto l’individuazione dell’associazione di volontariato come meglio individuata all’articolo 5;
b) emana apposito atto per la definizione delle modalità di attribuzione e di consegna delle biciclette meglio individuate all’articolo 5 comma 1.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. L’applicazione della presente legge decorre dal 01-01-2017.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Istituzione della bicicletta solidale”, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2018, alla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Altre modalita’ di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti”.
3. Ai fini della copertura della spesa per gli anni 2017 e 2018 di cui al comma 1 e pari a euro 50.000,00 per ciascun anno, al bilancio di previsione 2017-2018 è apportata, per ciascuna annualità 2017 e 2018, la seguente variazione per competenza di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, per euro 50.000,00 del nuovo stanziamento denominato “Istituzione della bicicletta solidale”;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 50.000,00.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
Istituzione della bicicletta solidale
RELAZIONE
Presidente, Colleghi
La presente proposta di legge vuole portare l’attenzione su un vero tesoro che giace inutilizzato e abbandonato a se stesso. Tale tesoro è rappresentato da quelle biciclette, non reclamate dai legittimi proprietari, che si trovano nei depositi dei vari Comuni abruzzesi.
Molto spesso si tratta di biciclette rimosse perché intralciavano i pedoni o il traffico delle autovetture o perché abusivamente legate con lucchetti a ringhiere o recinti privati in violazione dei regolamenti comunali o del Codice della strada. Altre volte le bici sono semplicemente state rubate e, una volta recuperate dalle Forze dell’ordine, non si riesce a rintracciare il legittimo proprietario.
In ogni caso, tutti gli oggetti smarriti o ritrovati sul territorio comunale sono custoditi e catalogati dalla Polizia municipale. Per gli oggetti di cui si è in grado di accertare l’effettiva proprietà, l’ufficio contatta gli aventi diritto i quali, previa dimostrazione della legittimità a ottenere la restituzione del bene, ne rientrano in possesso.
Per le biciclette è previsto un procedimento diverso. Infatti l’elenco delle bici rinvenute o rimosse dalle Forze dell’ordine e non reclamate dai legittimi proprietari resta affisso per un anno all’albo pretorio del Comune. Questo elenco ha la funzione precipua di permettere ai cittadini di consultare la lista ed esaminare le biciclette non reclamate.
Il cittadino che consultando l’elenco di cui sopra rintraccia la propria bici, ne rientra in possesso dopo aver presentato all’ufficio competente il verbale di denuncia di furto o smarrimento e altri elementi che attestino l’effettiva proprietà.
Le biciclette non reclamate, decorso il termine di legge e cioè un anno dal ritrovamento, diventano proprietà del Comune che di norma le mette all’asta. L’atto con cui le bici vengono messe in vendita è esposto per un mese all’albo pretorio comunale al fine di permettere ai cittadini di visionare le bici e di partecipare alle aste programmate. All’asta, le biciclette vengono assegnate al miglior offerente. Tuttavia spesso accade che molte bici, o perché obsolete o perché seriamente danneggiate, non vengano vendute e dunque rimangano abbandonate nei depositi comunali. Di queste biciclette si occupa la presente legge. Infatti le bici non vendute all’asta possono essere donate dai Comuni alla Regione la quale provvede a riparare, a proprie spese, le bici ricevute.
Le biciclette, una volta riparate, sono donate dalla Regione Abruzzo a un’associazione di volontariato, individuata tramite bando, la quale a sua volta provvede a donarle a quelle persone che per motivi economici non possono permettersi un’automobile, un motociclo o un altro mezzo di locomozione.
La presente proposta di legge, per verificare l’utilità e la fattibilità del progetto, prevede che per l’anno 2017 le biciclette donate dai Comuni e riparate dalla Regione saranno 500 per un costo totale di 50mila euro (ovvero una spesa media di 100 euro per ogni bici da riparare).
Questo progetto di legge è composto da 9 articoli:
- l’articolo 1 stabilisce l’oggetto e la finalità;
- l’articolo 2 contiene definizioni di termini utilizzati;
- l’articolo 3 definisce i compiti dei Comuni;
- l’articolo 4 stabilisce i compiti della Regione;
- l’articolo 5 disciplina la cessione delle biciclette riparate a un’associazione di volontariato;
- l’articolo 6 individua i soggetti aventi diritto a ricevere la bici solidale;
- l’articolo 7 individua i compiti della Giunta regionale;
- l’articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie;
- l’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore della legge