Da oggi, giovedì 6 agosto scatta l’obbligo del Green Pass, il Certificato Verde che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 per accedere alle attività al chiuso.
Per riceve il Green-Pass servirà almeno dose del vaccino, essere risultati negativi al test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal virus negli ultimi 6 mesi.
Dato che tutta l’Italia è attualmente in zona bianca, l’utilizzo del green pass servirà per:
- consumare al tavolo in ristoranti e bar al chiuso;
- accedere a musei e mostre;
- assistere a spettacoli aperti al pubblico come eventi, concerti, stadi (capienza del 50%);
- partecipare alle attività al chiuso di centri culturali, sociali e ricreativi (con eccezione di centri educativi per l’infanzia e centri estivi);
Si potrà entrare anche nei centri benessere e strutture sportive come palestre, piscine, campi per sport di squadra al chiuso e centri termali. Accesso consentito anche nelle RSA e strutture sanitarie. Ingresso anche per sagre, fiere, convegni, congressi ma anche parchi tematici e di divertimento.
Sempre in zona bianca si potrà accedere anche a concorsi pubblici, feste e ricevimenti ma anche sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò.
SCUOLA E UNIVERSITA’: A partire dall’anno scolastico 2021-22 le lezioni in scuole e università si svolgeranno in presenza, attraverso l’obbligo del distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti.
Vietato l’accesso o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.Tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari, che potranno essere sottoposti a controlli a campione, dovranno possedere il Green Pass. Tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari, che potranno essere sottoposti a controlli a campione, dovranno possedere il Green Pass.
I Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la r retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle l linee guida e dai protocolli. Le Università potranno derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle l linee guida e dai protocolli. Le Università potranno derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
TRASPORTI: Dal primo settembre si introdurranno nuovi criteri guida per accedere ai mezzi di trasporto.
In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS: Il Certificato Verde si ottiene collegandosi al sito dgc.gov.it con SPID, tessera sanitaria o documento d’identità.
La richiesta sarà possibile anche grazie le App “Immuni” e “IO”, accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico o rivolgendosi al proprio medico di famiglia, farmacia o pediatra di libera scelta.
SANZIONI: Sono previste sanzioni per i titolari o gestori di servizi che non chiederanno l’esibizione del Green Pass per accedere ai servizi.
In caso di mancato rispetto delle norme sono previste sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente che dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.