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Movida, firmata la nuova ordinanza sugli orari dei locali adibiti alla vendita di alimenti

Nella zona limitrofa di Piazza Muzii, dalla domenica al giovedì, le attività resteranno aperte dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo

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Dopo la pubblicazione dell'ordinanza sull'apertura e chiusura delle discoteche , il Sindaco Carlo Masci ha firmato la nuova normativa sui locali adibiti alla somministrazione o venidta di alimenti e bevande, come bar, ristoranti, pizzeria e pub. Anche questa ordinanza, come quella sulle discoteche, entrerà in vigore da lunedì primo novembre sino al 14 novembre 2021.

I NUOVI ORARI 

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo per i locali che si trovano nella Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre per la medesima zona.

Nelle Altre Zone della Città i locali saranno aperti tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.

Sia le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) che quelle di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno tenute a rispettare questi nuovi orari. Alle suddette attività è consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza. 

È fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento, ivi incluse le attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande:

  1. di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
  2. di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
  3. di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
  4. che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
  5. di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
  6. è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

SANZIONI

I titolari o gestori delle attività che non rispetteranno le norme saranno soggette ad una sanzione amministrativa che va dai euro 1500 euro 10.000. L'inosservanza degli obbligi citati pocanzi sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria â‚¬. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00 salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA

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