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Pubblicato l'avviso per l'assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo. Ecco i requisiti

Un sostegno per il pagamento dei canoni di locazione anno 2021. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 2 novembre 2022

redazione
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Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo quale sostegno per il pagamento di canoni di locazione anno 2021. 

La domanda, per ogni rapporto contrattuale, potrà essere presentata nel caso di cambio di abitazione o di stipula di  un nuovo contratto avvenuta nel corso dell'anno 2021. La domanda potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 2 novembre 2022. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione sarà necessario avere in possesso, alla data della presentazione della richiesta, i seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D. Lgs. 06/02/2007, n. 30). Gli extracomunitari sono ammessi se muniti di titolo di soggiorno valido;
  2. residenza nel Comune di Pescara, quale conduttore in locazione di alloggio non a canone sociale, dal giorno in cui parte il contratto per il quale presenta questa domanda fino ad oggi, senza alcuna interruzione temporale, anche nel caso di più contratti;
  3. titolarità per l'anno 2021 di un contratto di locazione per alloggio sito in Pescara, stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria, debitamente registrato o depositato per la regolarizzazione della registrazione entro i termini di scadenza del presente avviso. Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione coniugale. Il contratto deve essere relativo ad alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della Legge Regionale n° 96/96 e degli immobili inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per contratto avente natura transitoria deve intendersi: il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti (esempio: locazione ad uso foresteria, per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato, ecc.) e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato.
  4. residenza anagrafica nell'alloggio, per il periodo interessato al contributo;
  5. non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00 come risulta dall’attestazione ISEE;
  6. incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo:

FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, è non superiore a due pensioni minime INPS anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

Inoltre se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 07/06/1999 l’ISEE viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore a € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili. Nel caso di reddito “zero” (assenza di reddito) o inferiore al canone di locazione è necessario dichiarare nella domanda la propria fonte di sostentamento economico annuale, che consente loro di pagare il canone di locazione. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il nominativo del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica annuale dell’aiuto prestato. A conferma di questa situazione va allegata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto che presta il sopraccitato aiuto, su apposito modulo previsto nel presente avviso pubblico, allegando copia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità dello stesso. In caso di carenza della suddetta documentazione in sede di presentazione della domanda, la stessa sarà esclusa. Il canone di riferimento per l’anno 2021 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

7. non titolarità da parte di qualsiasi persona residente nell'alloggio di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati dall'art. 2 della L.R. 96/96;

8. titolarità da parte del richiedente di un codice IBAN relativo ad un Conto Corrente Bancario o Postale. Nel caso di mancata titolarità del suddetto IBAN, è necessario richiedere, presso gli istituti di credito o gli uffici postali, una carta prepagata nominativa intestata, con codice IBAN, ove sarà possibile versare il contributo;

9. obbligatorietà presentazione documentazione richiesta, tra cui la documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2021 da tutte le persone residenti nell'alloggio alla data del 31/12/2020.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'AVVISO  CLICCA QUI PER LA DOMANDA 


 

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