Il Sindaco di Pescara Masci ha firmato la nuova ordinanza sull'apertura e chiusura delle discoteche in possesso delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS per l’intrattenimento danzante, autorizzate all’apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali. La nuova normativa entrerà in vigore da lunedì 15 novembre sino a domenica 21 novembre 2021.
I NUOVI ORARI
Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo nella Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;
Venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre per la medesima area.
Nelle giornate del sabato e nei giorni prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo; In un altro giorno della settimana a scelta dell’esercente: dalle ore 06:00 alle ore 04:00 del giorno successivo, previa comunicazione, a mezzo pec, con almeno 48 ore di preavviso al Comando di Polizia Municipale e al SUAP del Comune per i locali, inclusi anche gli stabilimenti balneari, che si trovano nelle altre zone della città ;
Tutti gli altri giorni dalle ore 06:00 alle ore 02.00 del giorno successivo sempre per la medesima zona della città .
Per quanto riguardano le attività , di tutta la città , in possesso di autorizzazione temporanea, in deroga ai limiti massimi di immissione sonora per attività temporanee di intrattenimento danzante e spettacoli all’aperto la fascia oraria sarà per un massimo di 4 ore, e comunque non oltre le h 24.00.
OBBLIGI
I titolari o gestori delle attività saranno obbligati a rispettare i seguenti provvedimenti:
- Vigilare all'interno dei locali o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone.
SANZIONI
Se i tirolari o gestori delle attività non rispetteranno le suddette norme saranno previste sanzioni amministrative pecuniari tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.
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