Il Sindaco Carlo Masci ha firmato un'ordinanza sul divieto di accensione fuochi e attività di abbruciamento per la prevenzione degli incendi boschivi. Dal 30 giugno sino al 30 settembre in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o incendio boschivo e immediatamente esse adiacenti sarà tassativamente vietato:
Compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
Effettuare pratiche agricole finalizzate alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, agricoli e forestali;
Accendere fuochi di ogni genere;
Far brillare mine o usare esplosivi;
Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
Aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;
Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
Mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
LE DISPOSIZIONI
Gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Società di gestione delle Ferrovie, Anas, Società di gestione di servizi Idrici, Provincia, Consorzi di Bonifica etc.), debbano coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che sono esclusi dal presente provvedimento tutti i fondi ricadenti all’interno delle aree naturali protette, per i quali si rimanda alle specifiche azioni di tutela ambientali in capo agli Enti gestori;
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di predisporre tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare incendi adottando, anche, lungo il perimetro delle eventuali aree a contatto con zone boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme vigenti;
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati ed incolti, a conclusione delle operazioni di coltivazione, pulizia e sfalcio, di provvedere alla realizzazione di fasce protettive o precese di larghezza tale da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
Ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture di ogni tipo, di provvedere a tenere costantemente riservata una fascia protettiva di larghezza tale che un eventuale incendio, attraversando il fondo, non possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali, esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
Alle aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti, siano esse pubbliche o private, di scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 13 Gennaio 2003 e ss.mm.ii., per quanto attiene alla prevenzione incendi e ai programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali, includendo ciò nei piani di gestione;
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.
In caso di avvistamento di incendi, i cittadini potranno contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri di telefono:
115 – VIGILI DEL FUOCO;
- 800.860.146 SOUP Regione Abruzzo;
- 113 Soccorso Pubblico;
- 112 Carabinieri;
- 08537371 Polizia Locale Pescara.